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Art. 45
2. Autorità di vigilanza 1Ogni Cantone designa l’autorità di vigilanza. 2Questa autorità ha in particolare le seguenti incombenze:
3La Confederazione esercita l’alta vigilanza. Può impugnare le decisioni degli ufficiali dello stato civile e delle autorità di vigilanza mediante i rimedi giuridici cantonali.2 1 Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085). |
