1Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
2Esso disciplina in particolare
- 1.
- i registri da tenere e i dati da registrare;
- 2.
- l’utilizzazione del numero di assicurato conformemente all’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 19461 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) ai fini dello scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di per-sone;
- 3.
- la tenuta dei registri;
- 4.
- la vigilanza.2
3Per garantire un’esecuzione tecnicamente corretta il Consiglio federale può stabilire esigenze minime per la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell’ambito dello stato civile, nonché per il tasso d’occupazione degli ufficiali dello stato civile.3
4Stabilisce gli emolumenti da riscuotere in materia di stato civile.
5Determina a quali condizioni è possibile procedere per via elettronica:
- 1.
- alla notificazione di fatti dello stato civile;
- 2.
- al rilascio di dichiarazioni concernenti lo stato civile;
- 3.
- alla notificazione di comunicazioni e al rilascio di estratti dei registri.4
1 RS 831.10
2 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla L del 23 giu. 2006 sull’armonizzazione dei registri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4165; FF 2006 397).
3 Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).
4 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2001 (Gestione elettronica dei registri dello stato civile), in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2911; FF 2001 1417).