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Art. 48
C. Disposizioni d’esecuzione I. Diritto federale 1Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione. 2Esso disciplina in particolare
3Per garantire un’esecuzione tecnicamente corretta il Consiglio federale può stabilire esigenze minime per la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell’ambito dello stato civile, nonché per il tasso d’occupazione degli ufficiali dello stato civile.3 4Stabilisce gli emolumenti da riscuotere in materia di stato civile. 5Determina a quali condizioni è possibile procedere per via elettronica:
1 RS 831.10 |