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Art. 553
C. Inventario 1La compilazione dell’inventario è ordinata se:
2Essa si eseguisce secondo le prescrizioni del diritto cantonale e deve esser compiuta, di regola, entro due mesi dalla morte del defunto. 3La compilazione dell’inventario può essere prescritta dalla legislazione cantonale per altri casi. 1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). |