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Art. 715
2. Riserva della proprietà a. In genere 1Perché la riserva della proprietà sopra una cosa mobile consegnata all’acquirente sia valida, occorre che sia iscritta in un pubblico registro tenuto dall’ufficiale delle esecuzioni nel luogo del costui attuale domicilio. 2La riserva della proprietà non è ammessa nel commercio del bestiame. |
