Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Codice civile svizzero
del 10 dicembre 1907 (Stato 1° luglio 2020)
Art. 78
3. Per sentenza del giudice
Lo scioglimento è pronunciato dal giudice ad istanza dell’autorità competente o di un interessato, quando il fine dell’associazione sia illecito od immorale.