Art. 89a
G. Fondazioni di previdenza a favore del personale2
1Per le istituzioni di previdenza a favore del personale, costituite in forma di fondazioni in virtù dell’articolo 331 del Codice delle obbligazioni3 si applicano inoltre le disposizioni seguenti.4 2Gli organi della fondazione devono dare ai beneficiari tutte le informazioni necessarie su l’ordinamento, l’attività e lo stato finanziario della fondazione. 3I lavoratori che pagano contributi alla fondazione partecipano all’amministrazione almeno in ragione dei medesimi. Essi eleggono tra sé, a misura del possibile, i loro rappresentanti. 4…5 5I beneficiari possono esigere giudizialmente prestazioni della fondazione, se hanno pagato contributi oppure se un tale diritto è loro conferito nell’ordinamento della medesima. 6Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e soggiacciono alla legge del 17 dicembre 19936 sul libero passaggio (LFLP) si applicano inoltre le seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 19827 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) concernenti:8 - 1.9
- la definizione e i principi della previdenza professionale e del salario o reddito assicurabile (art. 1, 33a e 33b),
- 2.10
- l’assoggettamento delle persone all’AVS (art. 5 cpv. 1);
- 3.
- i beneficiari di prestazioni per i superstiti (art. 20a),
- 3a.11
- l’adeguamento della rendita d’invalidità dopo il conguaglio della previdenza professionale (art. 24 cpv. 5),
- 3b.12
- la proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e il mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o sop-pressione della rendita dell’assicurazione invalidità (art. 26a),
- 4.13
- l’adeguamento delle prestazioni regolamentari all’evoluzione dei prezzi (art. 36 cpv. 2–4),
- 4a.14
- il consenso alla liquidazione in capitale (art. 37a),
- 5.
- la prescrizione dei diritti e la conservazione di documenti (art. 41),
- 5a.15 l’utilizzazione, il trattamento e la comunicazione del numero d’assicurato dell’assicurazione vecchiaia e superstiti (art. 48 cpv. 4, 85a lett. f e 86a cpv. 2 lett. bbis),
- 6.
- la responsabilità (art. 52),
- 7.16
- l’abilitazione e i compiti degli organi di controllo (art. 52a—52e),
- 8.17
- l’integrità e la lealtà dei responsabili, i negozi giuridici con persone vicine e i conflitti d’interesse (art. 51b, 51c e 53a),
- 9.
- la liquidazione parziale o totale (art. 53b–53d),
- 10.18
- lo scioglimento dei contratti (art. 53e e 53f),
- 11.
- il fondo di garanzia (art. 56 cpv. 1 lett. c e cpv. 2–5, 56a, 57 e 59),
- 12.19
- la vigilanza e l’alta vigilanza (art. 61–62a e 64–64c),
- 13.20
- ...
- 14.21
- la sicurezza finanziaria (art. 65 cpv. 1, 3 e 4, 66 cpv. 4, 67 e 72a–72g),
- 15.
- la trasparenza (art. 65a),
- 16.
- le riserve (art. 65b),
- 17.
- i contratti assicurativi tra istituti di previdenza e istituti d’assicurazione (art. 68 cpv. 3 e 4),
- 18.
- l’amministrazione del patrimonio (art. 71),
- 19.
- il contenzioso (art. 73 e 74),
- 20.
- le disposizioni penali (art. 75–79),
- 21.
- il riscatto (art. 79b),
- 22.
- il salario assicurabile e il reddito assicurabile (art. 79c),
- 23.
- l’informazione degli assicurati (art. 86b).22
7Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, ma non soggiacciono alla LFLP, come i cosiddetti fondi padronali di previdenza con prestazioni discrezionali e le fondazioni di finanziamento, si applicano soltanto le seguenti disposizioni della LPP concernenti: - 1.
- l’assoggettamento delle persone all’AVS (art. 5 cpv. 1);
- 2.
- l’utilizzazione, il trattamento e la comunicazione del numero d’assicurato dell’AVS (art. 48 cpv. 4, 85a lett. f e 86a cpv. 2 lett. bbis);
- 3.
- la responsabilità (art. 52);
- 4.
- l’abilitazione e i compiti dell’ufficio di revisione (art. 52a, 52b e 52c cpv. 1 lett. a–d e g, 2 e 3);
- 5.
- l’integrità e le lealtà dei responsabili, i negozi giuridici con persone vicine e i conflitti d’interesse (art. 51b, 51c e 53a);
- 6.
- la liquidazione totale (art. 53c);
- 7.
- la vigilanza e l’alta vigilanza (art. 61–62a e 64–64b);
- 8.
- il contenzioso (art. 73 e 74);
- 9.
- le disposizioni penali (art. 75–79);
- 10.
- il trattamento fiscale (art. 80, 81 cpv. 1 e 83).23
8Per le fondazioni di previdenza a favore del personale di cui al capoverso 7 si applicano inoltre le disposizioni seguenti: - 1.
- esse amministrano il loro patrimonio in modo da garantire la sicurezza degli investimenti, la loro sufficiente redditività e le liquidità necessarie all’adempimento dei propri compiti;
- 2.
- l’autorità di vigilanza decide, su richiesta del consiglio di fondazione, in merito a fatti concernenti la liquidazione parziale di fondi padronali di previdenza con prestazioni discrezionali;
- 3.
- esse tengono conto, per analogia, dei principi della parità di trattamento e di adeguatezza.24
1 Introdotto dal n. II della LF del 21 mar. 1958, in vigore dal 1° lug. 1958 (RU 1958 393). Fino all’entrata della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione) il 1° gen. 2013 (RU 2011 725): art. 89bis. 2 Nuovo testo giusta il n. II art. 2 n. 1 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 (RU 1971 1461; FF 1968 II 177). 3 RS 220 4 Nuovo testo giusta il n. II art. 2 n. 1 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 (RU 1971 1461; FF 1968 II 177). 5 Abrogato dal n. III della LF del 21 giu. 1996, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3067; FF 1996 I 493 509). 6 RS 831.42 7 RS 831.40 8 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Fondazioni di previdenza a favore del personale), in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 935; FF 2014 5295 5673). 9 Nuovo testo giusta giugoil n. II 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Misure per agevolare la partecipazione al mercato del lavoro dei lavoratori anziani), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4427; FF 2007 5199). 10 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2016 (Fondazioni di previdenza a favore del personale), in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 935; FF 2014 5295 5673). 11 Introdotta dal n. 2 dell’all. alla LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure) (RU 2011 5659; FF 2010 1603). Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 19 giugno 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151). 12 Introdotto dal n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151). 13 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4635; FF 2003 5557). 14 Introdotto dal n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151). 15 Introdotto dal n.1 dell’all. alla LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471). 16 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199). 17 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199). 18 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 20 dic. 2006 (Cambiamento dell’istituto di previdenza), in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1803; FF 2005 5283 5295). 19 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199). 20 Abrogato dal n. II 1 della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199). 21 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3385; FF 2008 7339). 22 Introdotto dal n. I dell’all. alla LF del 25 giu. 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (RU 1983 797; FF 1976 I 113). Nuovo testo giusta il n.1 dell’all. alla LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP); n. 6, 7, 10 a 12, 14 (ad eccezione dell’art. 66 cpv. 4), 15, 17 a 20 e 23 in vigore dal 1° apr. 2004; n. 3 a 5, 8, 9, 13, 14 (art. 66 cpv. 4) e 16 in vigore dal 1° gen. 2005; n. 1, 21 e 22 in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2004 1677; FF 2000 2416). 23 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Fondazioni di previdenza a favore del personale), in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 935; FF 2014 5295 5673). 24 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Fondazioni di previdenza a favore del personale), in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2016 935; FF 2014 5295 5673).
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