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Art. 10a
b. Efficacia verso i terzi 1Il regime dei beni è opponibile ai terzi soltanto se ne sono o ne dovevano essere a conoscenza. 2Se la convenzione matrimoniale non è giuridicamente efficace verso i terzi, rispetto a loro valgono le nuove norme sulla partecipazione agli acquisti. 1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119). |