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Art. 14a
2. Procedimenti pendenti 1Con l’entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 20082, i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova autorità competente. 2Si applica il nuovo diritto di procedura. 3L’autorità decide se e in quale misura il procedimento di cui si tratta debba essere completato. 1 Introdotto dal n. II della LF del 6 ott. 1978 (RU 1980 3l; FF1977 III 1). Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). |