Open article in different language:
EN
|
Art. 19
III. Prescrizione acquisitiva 1La prescrizione acquisitiva è sottoposta alla nuova legge dal momento dell’entrata in vigore di questa. 2Se però una prescrizione acquisitiva, ammessa anche dalla nuova legge, era già cominciata sotto la legge anteriore, il tempo trascorso fino all’entrata in vigore di questo codice è computato proporzionalmente nel termine della legge nuova. |