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Art. 20
IV. Diritti di proprietà speciali 1. Alberi nell’altrui fondo 1I preesistenti diritti di proprietà sopra gli alberi nel fondo altrui sono ancora riconosciuti secondo il diritto cantonale. 2I Cantoni sono autorizzati ad abolire od a restringere questi diritti preesistenti. 1 Nuovo testo giusta il n. IV della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809). |