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Art. 21
2. Affinità 1Chi è parente di una persona è affine nella stessa linea e nello stesso grado con il coniuge o il partner registrato di questa. 2L’affinità non cessa con lo scioglimento del matrimonio o dell’unione domestica registrata da cui deriva. 1 Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). |