Ciascun coniuge risponde con i suoi beni propri e con i beni comuni:
- 1.
- per i debiti contratti nell’esercizio del suo potere di rappresentanza dell’unione coniugale o di amministrazione dei beni comuni;
- 2.
- per i debiti contratti nell’esercizio della sua professione od impresa, sempreché essa sia esercitata attingendo ai beni comuni o i redditi della medesima confluiscano nei beni comuni;
- 3.
- per i debiti che obbligano personalmente anche l’altro coniuge;
- 4.
- per i debiti per i quali i coniugi hanno convenuto con il terzo che il debitore risponderà, oltre che con i suoi beni propri, anche con quelli comuni.