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Art. 268abis
III. Audizione dell’adottando 1L’adottando è personalmente e appropriatamene sentito dall’autorità cantonale cui compete la procedura d’adozione o da un terzo incaricato, eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano. 2L’audizione è messa a verbale. 3L’adottando capace di discernimento può interporre reclamo contro la negata audizione. 1 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). |