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Art. 268ater
IV. Rappresentanza dell’adottando 1Se necessario, l’autorità cantonale cui compete la procedura d’adozione ordina che l’adottando sia rappresentato da un esperto in questioni assistenziali e giuridiche. 2La rappresentanza è ordinata in ogni caso se l’adottando capace di discernimento la chiede. 3L’adottando capace di discernimento può interporre reclamo contro il diniego di istituire la rappresentanza. 1 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). |