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Art. 40
II. Obbligo di notificazione1 1Il Consiglio federale designa le persone e le autorità tenute a notificare i dati necessari alla documentazione dello stato civile. 2Esso può prescrivere che per le infrazioni all’obbligo di notificazione sia comminata una multa. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2001 (Gestione elettronica dei registri dello stato civile), in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2911; FF 2001 1417). |