Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 42
IV. Rettificazione 1. Da parte del giudice 1Chi rende verosimile un interesse degno di protezione può domandare al giudice di decretare l’iscrizione di dati relativi allo stato civile controversi, nonché la rettificazione o la radiazione di un’iscrizione. Il giudice sente le autorità cantonali di vigilanza interessate e notifica loro la sentenza. 2Sono del pari legittimate a promuovere azione le autorità cantonali di vigilanza. |