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Art. 43
3. Iscrizione dei diritti reali a. Procedura 1I diritti reali preesistenti devono essere iscritti nel registro fondiario all’atto della sua introduzione. 2A questo fine sarà pubblicato un bando per la notificazione e la iscrizione dei diritti reali preesistenti. 3I diritti reali già iscritti nei libri pubblici conformemente al diritto anteriore, saranno trascritti d’officio nel registro fondiario in quanto possano essere costituiti secondo la legge nuova. |