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Art. 440
A. Autorità di protezione degli adulti 1L’autorità di protezione degli adulti è un’autorità specializzata. Essa è designata dai Cantoni. 2L’autorità di protezione degli adulti decide in collegio di almeno tre membri. I Cantoni possono prevedere eccezioni per determinati casi. 3L’autorità di protezione degli adulti è anche investita dei compiti dell’autorità di protezione dei minori. |