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Art. 444
B. Esame della competenza 1L’autorità di protezione degli adulti esamina d’ufficio la propria competenza. 2Se non si ritiene competente, essa rimette senza indugio il caso all’autorità che considera competente. 3Se dubita di essere competente, procede a uno scambio di opinioni con l’autorità che potrebbe esserlo. 4Se lo scambio di opinioni non consente di addivenire a un’intesa, l’autorità preventivamente adita sottopone la questione della propria competenza all’autorità giudiziaria di reclamo. |