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Art. 449
G. Ricovero per perizia 1Se è indispensabile una perizia psichiatrica che non può essere eseguita ambulatorialmente, per effettuarla l’autorità di protezione degli adulti ricovera l’interessato in un istituto adeguato. 2Le disposizioni sulla procedura in caso di ricovero a scopo di assistenza si applicano per analogia. |