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Art. 470
A. Porzione disponibile I. Limiti 1Chi muore lasciando discendenti, genitori, il coniuge o il partner registrato può disporre per causa di morte della parte dei suoi beni eccedente la loro porzione legittima.1 2Chi non lascia eredi in questi gradi può disporre per causa di morte di tutti i suoi beni. 1 Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). |