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Art. 49
II. Diritto cantonale 1I Cantoni fissano i circondari dello stato civile. 2Nell’ambito del diritto federale adottano le necessarie disposizioni d’esecuzione. 3Le prescrizioni cantonali, tranne quelle relative alla retribuzione delle persone operanti nell’ambito dello stato civile, devono essere approvate dalla Confederazione. |