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Art. 513
II. Scioglimento 1. Tra vivi a. Per contratto o per testamento 1Il contratto successorio può sempre essere sciolto dalle parti contraenti, mediante convenzione scritta. 2Il contraente che ha disposto della sua eredità può annullare unilateralmente l’istituzione d’erede od il legato quando l’erede od il legatario, dopo la conclusione del contratto, si fosse reso colpevole a suo riguardo di un atto costituente causa di diseredazione. 3L’annullamento unilaterale deve essere fatto in una delle forme prescritte per i testamenti. |