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Art. 515
2. Premorienza dell’erede 1Il contratto è sciolto se l’erede o il legatario non sopravvive al disponente. 2Se al momento della morte dell’erede il disponente si trova arricchito per effetto del contratto, gli eredi del defunto possono, salva disposizione contraria, pretendere la restituzione dell’arricchimento. |
