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Art. 535
B. Conguagli in caso di rinuncia I. Riduzione 1I coeredi possono domandare la riduzione delle prestazioni eccedenti la porzione disponibile che il disponente avesse fatto in vita ad un erede rinunciante. 2La disposizione è soggetta alla riduzione solo per l’importo che eccede la porzione legittima del rinunciante. 3Le prestazioni sono imputate secondo le norme prescritte per la collazione. |