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Art. 549
III. Rapporti fra i due casi 1Quando gli eredi di una persona scomparsa abbiano già ottenuto la consegna dei suoi beni ed alla stessa pervenga un’eredità, i di lei coeredi possono ottenere la consegna dei beni ad essa devoluti, senza nuova dichiarazione di scomparsa. 2Parimenti gli eredi di una persona sparita possono prevalersi della dichiarazione di scomparsa ottenuta dai suoi coeredi. |