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Art. 557
II. Pubblicazione 1Il testamento dev’essere pubblicato dall’autorità competente entro il termine di un mese dall’avvenuta comunicazione. 2Gli eredi sono invitati ad assistervi in quanto siano conosciuti dall’autorità. 3Ove il defunto abbia lasciato più di un testamento, tutti devono essere presentati all’autorità e dalla medesima pubblicati. |