Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 600
C. Prescrizione 1In confronto di un convenuto di buona fede, la petizione d’eredità si prescrive in un anno dal momento in cui l’attore ha avuto conoscenza del possesso del convenuto e del proprio diritto prevalente, ed in ogni caso col decorso di dieci anni dalla morte o dalla pubblicazione del testamento. 2In confronto di un convenuto di mala fede, il termine della prescrizione è sempre di trent’anni. |