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Art. 607
A. In genere 1Gli eredi legittimi fra loro, od in concorso con gli eredi istituiti, dividono secondo le medesime norme. 2Salvo disposizione contraria, possono liberamente accordarsi circa il modo della divisione. 3I coeredi possessori di oggetti della eredità o debitori del defunto sono tenuti, all’atto della divisione, di fornire ogni indicazione al riguardo. |