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Art. 627
B. Collazione in caso di incapacità o di rinuncia 1Se prima o dopo l’apertura della successione, uno degli eredi ha perduto tale sua qualità, il suo obbligo di collazione passa agli eredi che subentrano in suo luogo. 2I discendenti di un erede sono tenuti a conferire le liberalità a lui fatte quand’anche non siano loro pervenute. |
