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Art. 631
D. Spese di educazione 1Non essendo provata una diversa volontà del defunto, le spese per l’istruzione e l’educazione dei singoli figli non sono soggette a collazione, se non in quanto eccedano la misura consueta. 2Ai figli in tenera età o colpiti da infermità deve essere concesso nella divisione un equo prelevamento. |