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Art. 641
A. Caratteri della proprietà I.1 In generale 1Il proprietario di una cosa ne può disporre liberamente entro i limiti dell’ordine giuridico. 2Egli può rivendicarla contro chiunque la ritenga senza diritto e respingere qualsiasi indebita ingerenza. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463; FF 2002 3734 5207). |