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Art. 646
C. Proprietà collettiva I. Comproprietà 1. Rapporti fra i comproprietari 1Più persone che abbiano per frazioni la proprietà di una cosa, senza segni apparenti di divisione, sono comproprietarie. 2Ove non sia diversamente stabilito, esse sono comproprietarie in parti eguali. 3Ogni comproprietario ha per la sua parte i diritti e gli obblighi di un proprietario; essa parte può essere da lui alienata o costituita in pegno o pignorata dai suoi creditori. |