Art. 647
2. Regolamento per l’uso e l’amministrazione 1I comproprietari possono convenire un regolamento per l’uso e l’amministrazione derogante alle disposizioni legali e prevedervi la facoltà di modificarlo a maggioranza di tutti i comproprietari.2 1bisLa modifica delle disposizioni del regolamento concernenti l’attribuzione di diritti d’uso preclusivi richiede inoltre il consenso dei comproprietari direttamente interessati.3 2Il regolamento non può escludere né restringere la facoltà di ogni comproprietario:
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809). |