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Art. 653
2. Effetti 1I diritti e gli obblighi dei proprietari in comune si determinano secondo le norme stabilite dalla legge o dal contratto per la relativa specie di comunione. 2In difetto di altre disposizioni l’esercizio della proprietà e il diritto di disporre della cosa richiedono l’unanime decisione dei proprietari. 3Durante la comunione nessuno dei proprietari può domandare la divisione né disporre di una frazione della cosa. |