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Art. 660
4. Spostamenti di terreno a. In genere1 1Gli spostamenti di terreno dall’uno all’altro fondo non producono alcuna modificazione dei confini. 2Le porzioni di terreno ed altri materiali che per tali spostamenti passano dall’uno all’altro fondo sono soggetti alle disposizioni sulle cose trasportate e sull’unione di cose. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821). |