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Codice civile svizzero
del 10 dicembre 1907 (Stato 1° gennaio 2021)
Art. 697
8. Opere di cinta
1Il proprietario sopporta le spese di cinta del proprio fondo, riservate le disposizioni circa la comproprietà delle opere divisorie.
2Relativamente all’obbligo ed al modo di cintare i fondi è riservato il diritto cantonale.