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Art. 704
C. Sorgenti e fontane I. Proprietà e diritto sulle sorgenti 1Le sorgenti sono parti costitutive del fondo e la loro proprietà può essere acquisita soltanto col suolo dal quale esse scaturiscono. 2I diritti sopra le sorgenti nel suolo altrui sono costituiti quali servitù mediante iscrizione nel registro fondiario. 3L’acqua del sottosuolo è parificata alle sorgenti. |