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Art. 762
d. Conseguenze della omissione di garanzia Quando l’usufruttuario non presti, entro un congruo termine assegnatogli, la garanzia per la cosa usufruita, o non desiste dall’uso illecito della cosa, malgrado l’opposizione del proprietario, il giudice gliene toglie il possesso ed ordina la nomina di un curatore fino a nuova disposizione. |