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Art. 786
II. Estinzione 1. In genere 1L’onere fondiario si estingue con la cancellazione dell’iscrizione o con la perdita totale del fondo gravato. 2La rinuncia, il riscatto e le altre cause di estinzione danno un’azione al proprietario del fondo gravato per chiedere dal debitore1 che l’iscrizione sia cancellata. 1 Nel testo tedesco «Berechtigte» e in quello francese «créancier», ossia «creditore». |