Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 892
2. Estensione della garanzia 1Il diritto di pegno si estende alla cosa ed ai suoi accessori. 2Salvo diversa pattuizione, i frutti naturali della cosa impegnata devono essere consegnati dal creditore al proprietario, dal momento in cui cessano di essere parti costitutive della stessa. 3Il pegno si estende ai frutti che al momento della realizzazione sono parti costitutive della cosa. |