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Art. 897
III. Insolvenza 1In caso d’insolvenza del debitore, il diritto di ritenzione si esercita anche per i crediti non esigibili. 2Se l’insolvenza si è verificata o fu conosciuta dal creditore solo dopo la consegna della cosa, questo può far valere il diritto di ritenzione ancora che vi si opponga un’obbligazione precedentemente da lui assunta od una particolare disposizione del debitore. |