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Codice civile svizzero
del 10 dicembre 1907 (Stato 1° gennaio 2021)
Art. 910
II. Effetti
1. Vendita del pegno
1Se il pegno non è riscattato nel termine convenuto, l’istituto può far vendere l’oggetto dall’autorità, dopo aver diffidato con bando pubblico il debitore.
2L’istituto non può far valere un credito personale.