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Art. 912
III. Riscatto del pegno 1. Diritto al riscatto 1Finché il pegno non sia venduto, l’interessato può riscattarlo contro restituzione della polizza. 2Non potendo produrre la polizza, egli può ancora riscattare il pegno, dopo la scadenza del termine, se può altrimenti provare il proprio diritto. 3Questa facoltà spetta all’interessato, dopo sei mesi dalla scadenza, anche se l’istituto si è espressamente riservato di riconsegnare l’oggetto soltanto contro restituzione della polizza. |