|
Art. 268ater270
IV. Rappresentanza dell’adottando 1 Se necessario, l’autorità cantonale cui compete la procedura d’adozione ordina che l’adottando sia rappresentato da un esperto in questioni assistenziali e giuridiche. 2 La rappresentanza è ordinata in ogni caso se l’adottando capace di discernimento la chiede. 3 L’adottando capace di discernimento può interporre reclamo contro il diniego di istituire la rappresentanza. 270 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015793). |