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Art. 444
B. Esame della competenza 1 L’autorità di protezione degli adulti esamina d’ufficio la propria competenza. 2 Se non si ritiene competente, essa rimette senza indugio il caso all’autorità che considera competente. 3 Se dubita di essere competente, procede a uno scambio di opinioni con l’autorità che potrebbe esserlo. 4 Se lo scambio di opinioni non consente di addivenire a un’intesa, l’autorità preventivamente adita sottopone la questione della propria competenza all’autorità giudiziaria di reclamo. |