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Art. 45a67
Ia. Sistema centrale d’informazione sulle persone 1 La Confederazione gestisce e sviluppa un sistema centrale d’informazione sulle persone per la tenuta del registro dello stato civile. 2 La Confederazione si assume i costi di gestione e sviluppo. 3 I Cantoni versano alla Confederazione un emolumento annuo per l’uso del sistema a scopi inerenti allo stato civile. 4 La Confederazione coinvolge i Cantoni nello sviluppo del sistema. Fornisce loro il sostegno tecnico per l’uso del sistema. 5 Con la partecipazione dei Cantoni, il Consiglio federale disciplina:
6 Il Consiglio federale può prescrivere che i costi delle prestazioni fornite a terzi per scopi non inerenti allo stato civile siano loro addebitati. 67 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2001 (Gestione elettronica dei registri dello stato civile (RU 2004 2911; FF 2001 1417). Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 15 dic. 2017 (Atti dello stato civile e registro fondiario), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 20184017; FF 2014 3059). |