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Art. 617485
IV. Fondi 1. Ripresa a. Valore d’imputazione I fondi sono imputati agli eredi per il valore venale che hanno al momento della divisione. 485Nuovo testo giusta l’art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821). |