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Art. 655516
A. Oggetto I. Fondi 1 La proprietà fondiaria ha per oggetto i fondi. 2 Sono fondi nel senso di questa legge:
3 La servitù su un fondo può essere intavolata nel registro fondiario come diritto per sé stante e permanente se:
516Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809). 517 Introdotto dal n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845). |